La valutazione dei rischi presenti nella attività lavorativa costituisce
l'adempimento iniziale e principale cui il datore di lavoro deve far fronte per
predisporre tutti gli interventi più adeguati in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro. La valutazione deve concludersi con la stesura di un
documento (artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/2008 e del correttivo 106/2009) contenente
l'insieme dei dati relativi all’individuazione dei rischi ed alla organizzazione
della sicurezza nel luogo di lavoro.
Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di
lavoro comprende tre elementi fondamentali: la valutazione, la
gestione, la comunicazione del rischio. La valutazione del rischio è
l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro
reciproche interferenze, nonché la valutazione della loro entità, effettuata, ove
necessario, mediante metodi analitici o strumentali. Si devono prendere in esame
tutti i pericoli: agenti biologici, chimici, fisici, attrezzature di lavoro
(macchine, impianti, utensili), luoghi, locali e posti di lavoro, movimentazione
manuale dei carichi ed eventuali altri pericoli particolari della propria
situazione operativa.
Per ciascuno dei luoghi di lavoro (siano essi uffici, negozi, magazzini,
officine, cantieri, stabilimenti di produzione, porti, aeroporti) deve essere
effettuata la ricerca dei pericoli presenti, che possono essere generalizzati
in:
- Rischi strutturali nei locali di lavoro
- Rischi da carenza di sicurezza per attrezzature d’ufficio
- Rischi da carenza di sicurezza su macchinari e apparecchiature
- Rischio rumore
- Rischio vibrazione
- Rischio elettrico
- Rischio chimico
- Rischio biologico
- Rischio incendio
- Movimentazione manuale dei carichi
- Rischio da microclima in ufficio
- Rischi da esposizione al lavoro a videoterminale
- Rischi da stress lavoro-correlato
- Rischio di esposizione ad onde elettromagnetiche
- Rischi per le lavoratrici gestanti e madri
- Rischi per lavoratori proveniente da altri paesi
- Rischi per lavoratori minorenni
- Rischio atmosfere esplosive
- Rischio da radiazioni ionizzanti
- Rischio da radiazioni non ionizzanti
- …
Stesura della relazione sulla valutazione dei rischi
Il DVR deve documentare, facendo riferimento a elaborati, perizie, certificati,
rapporti di riunione, ecc.:
- l'elenco dei luoghi di lavoro esaminati
- i pericoli considerati e la stima dei rischi gli eventuali provvedimenti
migliorativi da adottare, con i relativi programmi di aggiornamento e di
manutenzione
- i partecipanti al procedimento di valutazione con l'indicazione dei ruoli
svolti
- l'avvenuta consultazione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi e la prevenzione degli infortuni
La prevenzione degli infortuni prevede una catena di doveri e responsabilità
che, partendo dal datore di lavoro, scende fino ad interessare il singolo
lavoratore.
In particolare, ogni figura professionale nella catena ha i propri doveri da
assolvere al fine di evitare quanto più possibile il verificarsi di infortuni
sul lavoro che, ricordiamo, è comunque il fine ultimo di qualsiasi norma ed
applicazione.
In questo semplice schema possiamo sintetizzare le rispettive responsabilità:
- Datore di lavoro (imprenditore o organizzatore) E’ normalmente
l’imprenditore: acquista mezzi e attrezzature, emette procedure e organizza il
lavoro dell’intera azienda. Ha l’obbligo non delegabile di provvedere alla
elaborazione del D.V.R. ( Documento di Valutazione dei Rischi ) e per farlo può
avvalersi di collaborazioni esterne.
- Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) Acquista mezzi e
attrezzature, emette procedure e organizza il lavoro di altre persone in quanto
incaricato dal Datore di Lavoro per la parte di competenza
- Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in
sicurezza) Vigila e sorveglia i lavoratori al fine di far loro eseguire le
proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza
- Lavoratore Esegue correttamente, applicando le procedure, le norme,
utilizzando i D.P.I. e gli altri dispositivi di sicurezza
Ogni anello della catena è responsabile dei compiti a cui è preposto e comunque
è tenuto ad attivarsi nel caso venga a conoscenza o constati di persona
l'insorgenza di nuovi elementi di rischio o il modificarsi di condizioni
pre-esistenti, riferendone senza ritardo al suo diretto superiore nella catena
gerarchica. Questa innovazione nella gestione delle responsabilità attiva anche
il dipendente che esegue il lavoro al quale è stato assegnato, che deve
contribuire attivamente alla sua sicurezza segnalando tempestivamente anomalie o
possibili cause di rischio al fine di migliorare la propria sicurezza.
Centro Sicurezza sul Lavoro e la gestione della sicurezza dei luoghi di
lavoro
Centro Sicurezza sul Lavoro collabora, con l'ausilio dei propri professionisti,
alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), analizzando le
possibili fonti di rischio sui luoghi di lavoro e redigendo le apposite tabelle
per i numerosi rischi presenti. Inoltre, detto documento richiede una revisione
periodica al fine di renderlo compatibile con lo stato attuale dei luoghi di
lavoro e delle esigenze operative della azienda. Come già accennato, un ruolo
fondamentale nella catena della sicurezza dei luoghi di lavoro è rappresentato
dal lavoratore stesso, che deve attivamente partecipare alla creazione e
mantenimento della sicurezza del luogo in cui presta la sua opera. Per questo è
fondamentale la sua formazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ed il
Centro può fornire l'idonea istruzione e formazione del personale con l'ausilio
di professionisti. Centro Sicurezza sul Lavoro può provvedere a nominare per
conto del datore di lavoro, che ricordiamo ha questo obbligo giuridico, il
medico competente che assolverà a tutte le funzioni che la legge gli demanda,
nel pieno rispetto della normativa, se nell’Azienda vi è obbligo di sorveglianza
sanitaria.